
RCA – Risarcimento diretto
Nuovo sistema risarcitorio introdotto con D. Lgs 254/2006, in vigore dal 1’ Febbraio 2007
Il sistema prevede che in caso di sinistro stradadale ogni danneggiato dovrà rivolgersi, per ottenere il risarcimento di cui ha diritto, non alla Compagnia di chi gli ha generato il danno ma direttamente alla propria.
Casi di applicazione del risarcimento diretto
Il risarcimento diretto può essere applicato nei seguenti casi:
- le parti coinvolte devono essere identificate per mezzo del modulo blu di constatazione amichevole d’incidente (C.A.I.);
- l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli a motore;
i veicoli devono essere stati immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano (ovvero devono avere una targa italiana);
- i conducenti devono avere sottoscritto una polizza RCA con una delle assicurazioni autorizzate a praticare in Italia o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto;
i danni fisici riportati dal conducente devono essere di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente).
Nei casi non indennizzabili secondo il risarcimento diretto, l’assicurato deve richiedere il pagamento dei danni alla compagnia assicuratrice della controparte (vedi modulo Richiesta Danni – documenti scaricabili)
ADEGUAMENTO MASSIMALI RCAUTO
In tutta Europa aumenta la tutela del consumatore in campo assicurativo e vengono garantiti gli stessi diritti a 500milioni di cittadini. L’Italia ha recepito la Direttiva Comunitaria 2005/14/CE nel rispetto della quale sarà necessario portare i massimali a 6.000.000€ entro la data dell’11 giugno 2012. Assigiotto gioca d’anticipo, e in presenza di massimali bassi ti proporrà, con un minimo impegno economico, di aumentare la sicurezza della tua polizza, facendosi trovare preparati in caso di incidenti gravi, purtroppo in aumento.
ATTENZIONE
La polizza di Responsabilità Civile Auto dice: “La Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale. L’assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la proce-dura o la Società lo richiedano”.
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